La nuova solidarietà fiscale nell'appalto dopo il "Decreto del fare"

Data di pubblicazione: 28 GIU 2013
A cura di Luca Peron e Diego Meucci

Il recentissimo Decreto Legge n. 69 del 21 giugno 2013, noto anche come “decreto del fare”, ha parzialmente modificato l’attuale regime di solidarietà fiscale nell’appalto, sollevando appaltatori e committenti da qualsiasi responsabilità con riferimento al mancato versamento dell’IVA da parte dei subappaltatori.

Sul punto si ricorda, infatti, che le imprese che avevano provveduto a sottoscrivere (o rinnovare) dei contratti di appalto a partire dal 12 agosto 2012, in aggiunta alla solidarietà retributiva e contributiva prevista dall'articolo 29 del D. Lgs. n. 276/2003 (Legge Biagi), erano soggette al regime di solidarietà fiscale previsto dall’art. 35 del D.L. n. 223/2006. Pertanto, a decorrere dalla suddetta data, appaltatore e committente erano responsabili solidalmente per il versamento all'erario delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e dell'imposta sul valore aggiunto dovuta, ma non corrisposta dal subappaltatore ai prestatori di lavoro impiegati nell’appalto.

Il neo Decreto Legge 69/2013 è intervenuto sulla materia abrogando l’obbligo solidale in relazione al pagamento dell’IVA dovuta, lasciando, tuttavia, inalterato l’attuale regime per quanto riguarda il versamento delle ritenute da lavoro dipendente. Giova rammentare che le disposizioni prevedono un diverso grado di responsabilità e di rischio economico rispettivamente per il committente e l’appaltatore nei confronti dei subappaltatori.
Il committente è tenuto ad effettuare, prima del pagamento del corrispettivo, il controllo degli adempimenti fiscali sull’intera filiera dell’appalto e, in caso di omissione, rischia una sanzione amministrativa pecuniaria da € 5.000,00 a € 200.000,00. È, invece, esclusa in capo al committente una corresponsabilità per il debito erariale contratto dell’appaltatore e subappaltatore. L’appaltatore, al contrario, è tenuto in solido con il subappaltatore nei confronti dell’erario per le ritenute fiscali omesse dal suo subappaltatore.
In entrambi i casi, sono previste delle specifiche procedure per la verifica del puntuale pagamento degli obblighi tributari che, ove correttamente adempiute, consentono sia al committente che all’appaltatore di escludere la loro rispettiva responsabilità.

A tal fine, il committente/appaltatore è tenuto ad acquisire un’attestazione (asseverazione) sul puntuale svolgimento degli adempimenti in parola rilasciata da soggetti qualificati, come ad esempio i dottori commercialisti, i consulenti del lavoro, i periti delle camere di commercio, di associazioni sindacali di categoria tra imprenditori, i centri di assistenza fiscale (CAF) e gli altri soggetti indicati nella disposizione legislativa.
In alternativa, l'Agenzia delle Entrate ritiene valida anche una mera dichiarazione sostitutiva - resa ai sensi del DPR n. 445 del 2000 - con cui l'appaltatore/subappaltatore attestano l'avvenuto adempimento degli obblighi richiesti dalla disposizione in esame. Al fine di rafforzare il potere di verifica e renderlo maggiormente effettivo, la norma ha altresì previsto che l'appaltatore ed il committente possano sospendere i pagamenti nei confronti dei rispettivi aventi causa, fino all'esibizione della documentazione che attesti i corretti adempimenti fiscali.

In base alle ultime indicazioni espresse dall'Agenzia delle Entrate, nella Circolare n. 2 del 1 marzo 2013, è stata chiarito che la disciplina in esame ha portata generale e deve essere applicata da tutti gli operatori economici e non solo da quelli del settore dell'edilizia, come inizialmente ipotizzato. Inoltre, con riferimento alle tipologie di contratti interessati, l'Agenzia ha espressamente escluso dal campo di applicazione del
provvedimento de quo gli appalti diversi da quelli di opere e servizi quali, ad esempio, quelli di fornitura di beni, il contratto d'opera ex art. 2222 cod. civ., il contratto di trasporto ex art. 1678 cod. civ., il contratto di sub fornitura disciplinato dalla legge 18 giugno 1998 n. 192 e le prestazioni rese nell'ambito del rapporto consortile.


"LA NUOVA SOLIDARIETÀ FISCALE NELL’APPALTO ALLA LUCE
DELLE MODIFICHE INTRODOTTE DAL “DECRETO DEL
FARE” (D.L. 69/2013)"
Articolo tratto dalla Newsletter di Trifirò & Partners Avvocati
N° 69 Giugno 2013